Secondo le norme legislative il suo proprietario è responsabile sia dell’omessa custodia sia di eventuali danni causati dall’animale, salvo dimostrare che si è trattato di un evento del tutto fortuito ed imprevedibile.
Infatti è vietato lasciar vagare liberamente il proprio cane per le pubbliche vie.
Tale norma tutela certamente la pubblica incolumità ma anche la sicurezza dell’animale e tutto quanto è recepito nel regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n.320 del 8/2/54 ed è ulteriormente rafforzato nell’ordinanza 6/8/2013 dal Ministero della Salute e ancora in vigore perché prorogata di anno in anno, la quale stabilisce di utilizzare sempre un guinzaglio di misura non superiore a 1,5 metri nella conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ad eccezione delle aree dedicate individuate dai Comuni.
Chi non rispetta tali norme di comportamento è passibile di una sanzione amministrativa fino a € 258, come previsto dall’art. 672 c.p. , per omessa custodia e malgoverno di animale.
Così come i cani non possono vagare liberi per le vie della città, allo stesso modo non possono accedere incustoditi nelle proprietà private.
Naturalmente chi dovesse rendersi conto che un cane altrui si è introdotto nella sua proprietà, non può e non deve usare violenza nei confronti dell’animale perché così facendo incorrerebbe nel reato di maltrattamento di animali; il cane va rispettato e spinto a tornarsene da dove proveniva, ovviamente in condizioni di sicurezza e se la situazione dovesse diventare ingestibile, occorrerà contattare le forze dell’ordine.
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